Macchinari, Immobili e Arredamento, come vendere attività NORMATIVA

Piattaforma Ideale per vendere Attività Commerciali.

Immobili Dedicati, Arredamento Specifico, Merce e Macchinari.

 

La vendita di un'attività è un'azione particolare che porta ad un cambiamento sia per il venditore che per l'acquirente infatti entrambi otterranno un vantaggio dall'operazione.

Qui trovate annunci relativi a varie attività commerciali, dai più chiari e descrittivi ai più brevi e concisi inoltre nel caso non troviate l'attività che state cercando e che vorreste acquistare compilate il form ATTIVITA' ALERT nella pagina CERCA e riceverete una e.mail - ALERT - in caso venga inserita l'attività di vostro interesse.

Mettersi in proprio è il desiderio di molti lavoratori, tuttavia aprire un'attività da zero risulta molto più complesso che acquistarne una già avviata, da qui nasce Vendo Attività Commerciale.it con lo scopo di impedire la perdita di attività esistenti che potrebbero essere utili a qualcuno per il raggiungimento del proprio desiderio.
In questo spazio non troverete solo attività intere ma anche Macchinari specifici, Immobili Dedicati, Merce oppure Arredamento per attività.

Vendita dell’attività:
come fare e aspetti da considerare.

Vendere un Bar, un Ristorante, un Albergo oppure una qualunque altra attività le regole da seguire sono le stesse.
Anzitutto farsi trovare inserendo la propria intenzione su siti specializzati come vendoattivitacommerciale.it e poi Leggere con attenzione quanto qui di seguito indicato:

Anzitutto l’art 2555 c.c. (codice civile) recita testualmente :
“ l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” il che evidenzia subito la distinzione tra AZIENDA e IMPRESA cioè l’organizzazione necessaria al fine di utilizzare i beni aziendali. Da questo risulta chiaro che la proprietà di una non necessariamente deve coincidere con il proprietario dell’altra.
La cessione dell’attività deve evidenziare l’oggetto del trasferimento cioè Azienda, Impresa o entrambe e naturalmente indicare con precisione tutto quello che è oggetto del trasferimento.
L’azienda di per se si distingue dai singoli beni materiali ed immateriali questo perché l’azienda continua ad esistere anche con altri beni che hanno tutti per definizione la stessa importanza nel senso che nessuno di essi assume la funzione di bene principale sempre che questo non venga indicato e precisato.
Per quel che riguarda L’avviamento questo non rientra nell’azienda o nei suoi beni ma è una qualità immateriale che può anch’essa essere oggetto di vendita e che quindi di conseguenza deve essere valutato attentamente infatti questo va inteso come capacità di profitto di un’attività produttiva ossia come attitudine a sviluppare risultati economici.
La cessione dell’azienda comporta anche la cessione di crediti, debiti e contratti, ma questo fa parte della contrattazione della cessione quindi ci si può accordare anche per l'esclusione; infatti vi può essere la cessione dell’azienda senza cessione dell’avviamento perché collegato ad impresa in perdita (rivedere le definizioni di IMPRESA e AZIENDA), di conseguenza vi potrà essere la cessione dell’azienda anche se il soggetto ha cessato l’attività e quindi ha cessato l’impresa. Nella cessione d’azienda l’alienante (colui che vende) di per se non è comunque liberato dai debiti anteriori al trasferimento (art 2560 c.c.) di questi debiti risponde anche l’acquirente dell’azienda se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
È necessario ribadire tuttavia che l'esclusione dal trasferimento di crediti, debiti e contratti o di singoli beni non impedisce il trasferimento dell'azienda; In ogni caso, ove le parti ritengano di non includere nel trasferimento dell'azienda alcuni beni o rapporti che la compongono, è necessario che dall'atto risulti espressamente tale esclusione in mancanza faranno parte dell’ azienda trasferita.

Art 2556 c.c. per la cessione d’azienda è richiesta la forma scritta in forma pubblica o con scrittura privata autenticata e devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese nel termine di 30 gg a cura del notaio rogante o dell’autenticante.
Particolare importanza ricopre il caso in cui sia necessaria un’autorizzazione amministrativa all’esercizio di un’attività, questa autorizzazione non rientra nell’azienda ceduta avendo queste carattere personale e quindi deve essere richiesta nuovamente dall’acquirente.
Le espressioni con le quali, nei contratti relativi alla cessione di azienda si dichiari che il titolare attuale si impegna a cedere o cede le relative licenze commerciali od autorizzazioni, in genere, vanno intese nel senso più limitato relativamente all’assunzione di un obbligo da parte del cedente a rinunciare alle licenze al lui intestate e a non opporsi alla concessione di altre licenze al cessionario e non al traferimento materiale della licenza che come detto deve essere richiesta nuovamente dal nuovo titolare.

Divieto di concorrenza: art 2557 c.c. chi aliena l’azienda deve astenersi dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare clientela dall’azienda ceduta nel termine di 5 anni.

Oltre al trasferimento dell’azienda intera è possibile anche il trasferimento di un ramo d’azienda, questo si ha quando oggetto del trasferimento è una parte dell’azienda tale da poter essere da sola (la parte trasferita) un’azienda a tutti gli effetti.

Successione nei contratti: art 2558 c.c. tale articolo prevede come automatico il totale subentro nei contratti dell’acquirente sempre che questi non abbiano carattere personale (cioè riferiti espressamente alla persona del venditore) tuttavia possono esserne esclusi alcuni che devono essere chiaramente indicati nell’atto.

Crediti e debiti:
Crediti:
in linea generale i crediti vengono trasferiti in capo all’acquirente tuttavia nell’atto di cessione vi è la possibilità di escluderne alcuni o tutti. Debiti:
se l’acquirente si accolla i debiti il cedente l’azienda non è liberato DA QUESTI MA RESTA OBBLIGATO IN SOLIDO (cioè assieme) con l’acquirente.
In mancanza di patto relativo all’ assunzione dei debiti aziendali, l'acquirente è tenuto a rispondere verso i creditori, ma unicamente per i debiti che risultino dai libri contabili obbligatori.
Per evitare di correre rischi, se dai libri contabili risultano debiti, l’acquirente può chiedere di accollarseli, detraendone l’importo dal prezzo che paga per l’azienda. Di conseguenza il valore dell’attività cambierà in base ai crediti presenti, ai debiti che si deciderà di accollarsi così come escluderli e all'avviamento.